Deposito del prezzo al notaio: quando si applica la novità?

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Come noto la Legge sulla Concorrenza ha apportato l’interessante novità sulla base della quale il prezzo della compravendita immobiliare che l’acquirente è solito a versare nelle mani del venditore, potrà ora esser traghettato su un conto dedicato intestato al notaio, il quale tratterrà la somma fino al momento della trascrizione della compravendita stessa e, dunque, fino al momento in cui la compravendita stessa diventa definitiva.

Una facoltà, non un obbligo

La nuova norma si applica dal 29 agosto 2017 e, dunque, può essere applicata sicuramente per tutte le trattative immobiliari che sono avviate a partire da tale data.

Peraltro, si tenga conto che di facoltà si tratta a tutti gli effetti, e non di obbligo. Pertanto, saranno le parti a dover coinvolgere il notaio in tale transazione: nella frequente ipotesi che l’intervento del notaio sia richiesto dalla parte acquirente, si noti altresì come il venditore non può opporsi a tale fruizione.

Da quando si applica la novità

La novità è già in vigore, visto e considerato che la decorrenza della normativa è scattata dal 29 agosto scorso.

Tuttavia, se è vero che si può certamente applicare alle trattative immobiliari che sono avviate a partire da quella data, qualche perplessità potrebbe suscitare la sua applicazione nel caso di operazioni già iniziate prima di tale decorrenza.

Ebbene, stando nuovi chiarimenti in senso contrario, sembra ragionevole ritenere che la nuova normativa sul deposito del prezzo di compravendita possa applicarsi anche alle contrattazioni che sono già in conrso, e non solamente a quelle che sono state avviate sdopo il 29 agosto. Guai, però, a parlare di efficacia retroattiva a tutti gli effetti: si tratta infatti della mera applicazione della legge a un evento che è in corso quando la legge è già in vigore e, dunque, che può andare incontro a una favorevole interpretazione normativa in tal senso.

In questo ambito, si rammenta come con il deposito del prezzo nelle mani del notaio il compratore possa evitare i non rarissimi pregiudizi cui potrebbe andare incontro nell’arco temporale sussistente tra il momento della firma dell’atto e la trascrizione dello stesso: si pensi alle fraudolenti doppie vendite, o ancora alla possibilità che sul bene oggetto di compravendita possano essere iscritte ipoteche giudiziarie, e non solo.

Pur intuibile, si rammenta in questa sede che il denaro depositato sul conto dedicato del notaio non rientra nel patrimonio personale o familiare del notaio, o in quello del suo studio. Il notaio non potrà nemmeno approfittare degli interessi che dovessero maturare sul rapporto, e che verranno accreditati nelle casse statali per supportare i fondi in favore delle piccole e delle medie imprese. Per le stesse ragioni, il conto sarà indisponibile ai creditori personali del notaio e non entrerà nella sua successione.

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Olona Case Immobiliare
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