Olona Case Immobiliare
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"Casa è quel luogo che i nostri piedi possono lasciare, ma non i nostri cuori" - Oliver Wendell Holmes

Boom di surroghe

Mutui casa, a fine anno boom di surroghe: paura dei nuovi rincari dei tassi

L’ultima Bussola Mutui da parte di CRIF ha certificato che nell’ultima parte del 2022 la domanda di mutui per surroga è cresciuta al 24% delle richieste complessive contro l’11% del trimestre precedente, trainata dai mutuatari che – evidentemente – intendono bloccare il forte aumento delle rate in seguito all’incremento del costo del denaro.

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L’immobiliare residenziale italiano chiude il 2022 con un trimestre in calo

L’immobiliare residenziale italiano chiude il 2022 con un trimestre in calo

Stando a quanto rilevano le ultime statistiche contenute nel report trimestrale OMI dell’Agenzia delle entrate, il tasso tendenziale delle compravendite del settore residenziale italiano avrebbe invertito il segno nell’ultimo quarto del 2022, registrando una diminuzione del 2,1% rispetto allo stesso trimestre 2021. Ne consegue che su un totale di oltre 208 mila transazioni, sono state compravendute circa 4.000 abitazioni in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

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Mutui casa: tasso fisso o variabile, cosa scegliere nel 2023?

Uno dei grandi dilemmi in capo ai mutuatari del 2023 è legato alla scelta del tasso fisso o del tasso variabile per il proprio finanziamento casa. Se infatti tale selezione era quasi scontata fino a non molto tempo fa, con i tassi ai minimi storici, il nuovo anno ha prevedibilmente portato in dote una prevedibile conseguenza: il continuo rialzo dei tassi di mercato potrebbe portare coloro che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile negli scorsi anni a pagare un importo superiore a oltre il 50% rispetto alla prima rata del proprio piano di ammortamento se i rialzi dei tassi dovessero proseguire con questo ritmo anche nei prossimi mesi e, in particolare, se l’Euribor a 3 mesi crescerà ancora di oltre 1 punto entro giugno 2023.

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Casa senza agibilità: è possibile acquistarla?

Il certificato di agibilità è un attestato che documenta la sussistenza dei necessari standard di sicurezza tecnica e igienico-sanitaria di un immobile, garantendo le parti che in fase di costruzione e di successivo eventuale intervento siano state osservate tutte le prescrizioni di legge.

In altre parole, l’agibilità rappresenta la caratteristica principale dell’immobile e, per questo motivo, la sua mancanza rende un bene non godibile. Ecco perché l’agibilità deve essere sempre richiesta, per qualsiasi immobile, a prescindere dall’uso concreto che si intende fare dell’immobile.

L’assenza di agibilità nel contratto preliminare

Ma che cosa accade se il certificato di agibilità non è presente e sono state comunque avviate delle procedure di compravendita dell’immobile?

In questo ambito è bene sottolineare come l’acquirente sia tutelato in modo completo nel caso in cui la trattativa immobiliare sia ancora nelle prime fasi e, magari, si sia giunti alla firma del contratto preliminare di compravendita.

Di fatti, nel caso di sottoscrizione del contratto preliminare senza che il venditore abbia presentato o ottenuto un certificato di agibilità costituisce a tutti gli effetti una causa della risoluzione del preliminare. Dunque, il compratore può in queste ipotesi ben rifiutarsi di sottoscrivere il contratto definitivo, conseguendo eventualmente il rimborso della caparra e dell’anticipo già versati.

Cosa succede se si vende casa senza agibilità?

E se si è compiuto un passo successivo e, dunque, si è cercato di vendere casa senza certificato di agibilità?

Come sancito più volte dalla giurisprudenza, un immobile privo di certificato di agibilità non è commerciabile. Dunque, vendere un immobile senza la dovuta certificazione potrebbe comportare a sgradite conseguenze per il venditore, considerato che l’acquirente può intervenire a tutela dei propri interessi:

  • attraverso la richiesta del risarcimento del danno, dimostrando e quantificando i pregiudizi subiti a causa dell’acquisto di un immobile privo dell’agibilità
  • mediante la richiesta dello scioglimento del contratto di compravendita e il conseguente annullamento degli effetti che sono ad esso ricollegati. Al buon esito di tale azione l’immobile tornerà di proprietà del venditore, a cui spetteranno gli oneri di restituire all’acquirente ogni somma che questi abbia versato in relazione alla compravendita.

Entro quanto far valere i propri interessi

Il compratore ha dieci anni di tempo per far valere i propri diritti ricorrendo contro l’acquisto immobiliare avvenuto senza presentazione del certificato di agibilità. Dunque, ha un decennio di tempo per domandare lo scioglimento del contratto o il risarcimento del danno, o fare richiesta di entrambe le iniziative.

Proprio per evitare qualsiasi tipo di pregiudizio in tal senso, è fondamentale affidarsi, fin dalle prime fasi della trattativa, alla consulenza di un agente immobiliare che possa supportare l’acquirente e il venditore verso una compravendita più serena.

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