Il Decreto Salva Casa 2024 ha apportato alcune interessanti novità per i proprietari di immobili. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 luglio, in queste righe cercheremo di riassumerne le principali caratteristiche.
Il regime di edilizia libera
Per prima cosa, viene ampliato l’elenco di lavori effettuabili in regime di edilizia libera. Tra di essi rientrano ora l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (le c.d. Vepa) e le tende. Affinché si rientri in tale regime è però necessario che tali accessori non siano in grado di determinare la copertura stabile di uno spazio: si tratterebbe altrimenti di una nuova volumetria e di mutamento della destinazione d’uso dell’immobile.
Lo stato legittimo
Nuove regole riguardano anche la dimostrazione dello stato legittimo. Con l’introduzione del decreto non vi è più la necessità di fare riferimento alla coesistenza dello stato legittimo come stabilito dal titolo abilitativo originario, e quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. Ne deriva che il tecnico abilitato potrà fare riferimento anche solo al titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio.
Le tolleranze
Per quanto poi concerne le tolleranze, il decreto ha sancito che il mancato rispetto dell’altezza, della distanza, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se è contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.
L’accertamento di conformità
Ulteriore intervento è legato alla possibilità di ottenere un permesso di costruire o una Scia in sanatoria. Sebbene ciò fosse già previsto nel nostro ordinamento, il Testo Unico dell’Edilizia prevedeva però il requisito più arduo della doppia conformità, ovvero la conformità alla normativa edilizia e urbanistica che vigeva al momento della realizzazione dell’irregolarità e quella vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Con il decreto gli accertamenti si sdoppiano. Uno è legato ai casi più gravi, che rimanda all’accertamento di conformità “tradizionale”. L’altro è quello che prevede una doppia conformità semplificata, per interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia.
Il cambiamento di destinazione d’uso
Per quanto attiene poi il cambiamento di destinazione d’uso, il decreto Salva Casa amplia le opportunità ammettendo i mutamenti di destinazione d’uso con o senza opere, tra diverse categorie funzionali, ad eccezione di quelle rurali di una singola unità immobiliare ubicata in immobili compresi nelle zone A, B e C. rimane la condizione del rispetto della normativa di settore.
Il recupero dei sottotetti
Infine, il decreto prevede la possibilità di recuperare i sottotetti nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non permetta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, sempre che siano rispettati i limiti di distanze che vigevano al momento della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche nella forma e nella superficie dell’area del sottotetto, come delimitata pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.
- Decreto Salva Casa, tutte le novità per i proprietari di immobili - 2 Settembre 2024
- Vendere casa: quanto costa? - 23 Luglio 2024
- Mercato immobiliare pronto alla ripartenza dopo un 2023 sottotono - 26 Giugno 2024