Le provvigioni che vengono pagate alle agenzie immobiliari o agli intermediari, ovvero i c.d. costi di intermediazione, possono contribuire a rappresentare una voce di onerosità in grado di abbassare la pressione fiscale sulle imposte dei redditi.
Da tempo infatti il legislatore ha permesso a tutti gli acquirenti di una prima casa di proprietà di poter condurre in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi questa spesa, contenendo così il livello di imposte da pagare. Ma quali sono le spese di intermediazione che è possibile detrarre? E con quali limiti funziona la detrazione fiscale Irpef sui costi di intermediazione immobiliare?
Le spese detraibili ai fini Irpef
Al fine di rispondere ai principali quesiti di cui sopra, rammentiamo che per poter usufruire della detrazione è fondamentale che le spese siano sostenute nei confronti di intermediari iscritti come agenti immobiliari, e dunque riconosciuti come tali sulla base della l. 39/1989. E’ inoltre necessario che le spese siano sostenute per favorire la conclusione dell’operazione di acquisto di abitazione principale, non essendo invece contemplata la possibilità di poter condurre in detrazione gli oneri su abitazioni diverse dalla prima casa.
L’attuale ordinamento fiscale, e le correlati opinioni del Fisco, prevede inoltre che siano detraibili solo le spese che sono chiaramente collegabili con la compravendita dell’immobile, mentre non è possibile far rientrare nel novero dei costi in detrazione gli eventuali compensi che sono stati pagati per fruire di altri servizi.
I limiti della detrazione Irpef
Passando poi ai limiti sulla detrazione sulle provvigioni ai fini Irpef, il legislatore indica nel 19% la percentuale di riferimento, da applicarsi su un massimale di 1.000 euro, per un beneficio fiscale massimo ipotizzabile pari a 190 euro in termini assoluti.
A evidenza di ciò, si tenga in considerazione che qualche mese fa l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di tornare su questo argomento, sottolineando come per poter correttamente fruire della detrazione Irpef sulle spese in questione bisognerà procedere con il detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei “compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare, in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo15, comma 1, lett. b–bis, Tuir)”.
Per quanto intuibile, considerato anche l’importo molto contenuto del benefit fiscale, sarà necessario portare in detrazione tale onere in un unico anno di imposta, senza pertanto procedere a una ripartizione su più anni (come avviene, per esempio, per le spese di ristrutturazione).
I beneficiari della detrazione
Concludiamo infine con qualche approfondimento sulla congrua individuazione dei beneficiari della detrazione, ovvero dei soggetti che hanno ha diritto all’agevolazione. In tale ambito il legislatore è stato piuttosto chiaro, e l’Agenzia delle Entrate ha offerto man forte specificando che può scaricare la spesa di intermediazione solamente l’acquirente dell’immobile, mentre non rileva la possibilità di portare in detrazione Irpef tali spese se per esempio il soggetto (ad esempio un genitore) le ha sostenute in favore di un altro soggetto (ad esempio il figlio).
Si ricorda ancora che per poter fruire dell’applicazione del beneficio, il contribuente dovrà conservare sia la fattura rilasciata dal mediatore immobiliare, sia la copia del rogito notarile sul quale dovranno essere riportati sia l’ammontare della spesa sostenuta per l’intermediazione che il numero di partita Iva (o il codice fiscale) dell’agente immobiliare.
Nel caso in cui, in conclusione, vi siano più comproprietari dell’abitazione, ma la fattura risulti essere intestata a uno solo di essi, sarà possibile ripartire il beneficio in ragione della quota di proprietà dell’abitazione, a patto che si proceda a integrare la fattura annotandovi i dati dei comproprietari precedentemente esclusi.
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