Professionista centrale nel corretto compimento dell’operazione di compravendita immobiliare, il notaio è un pubblico ufficiale che, con il suo ruolo imparziale, permette di tutelare gli interessi delle parti in causa, consentendo la regolare conclusione della transazione sull’immobile posto in vendita.
Ma che cosa fa esattamente il notaio nella compravendita immobiliare? Quali sono le attività che pone in essere prima e dopo la stipula dell’atto?
Cosa fa il notaio per la compravendita immobiliare
Come già noto a tutti i nostri lettori che hanno avuto una precedente esperienza con l’acquisto di una prima casa, le attività che il notaio pone in essere per assicurarsi la correttezza della compravendita immobiliare sono ben più numerose di quelle che sono visibili nel giorno del rogito.
In primo luogo, ricordiamo che al notaio sono richieste delle attività di verifica preliminare che hanno come obiettivo quello di accertare che sull’immobile non vi siano iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (come ipoteche o pignoramenti), e per verificare la regolarità edilizia, urbanistica e catastale dello stesso bene.
Quindi, una volta esperite tutte le attività di verifica, il notaio procederà con la predisposizione del rogito, il documento che conduce al termine del processo di compravendita, permettendo il trasferimento della proprietà del bene da una parte all’altra. Il giorno previsto per la stipula del contratto di compravendita, il notaio darà lettura del rogito domandando la sottoscrizione delle parti dopo il passaggio della somma di denaro: è a questo punto che ha termine l’iter di compravendita e, di conseguenza, si trasferisce il diritto reale di proprietà dell’immobile.
Le attività dopo la stipula dell’atto di compravendita
Il compito del notaio non si esaurisce, tuttavia, con il rogito. A lui la legge riconosce infatti la necessità di effettuare altre attività come, principalmente, la trascrizione del documento sui registri immobiliari e il versamento al Fisco – per conto dell’acquirente – delle imposte che ha riscosse al momento della stipula della compravendita, ovvero:
- di registro, in misura pari al 2% sul valore della rendita catastale (9% in caso di acquisto di casa diversa dalla prima). L’imposta di registro è sostituita dall’IVA nel caso in cui l’acquisto avvenga da un costruttore;
- ipotecaria, in misura fissa di 50 euro per compravendite fra privati di abitazioni non di lusso, o 200 euro se l’acquisto è assoggettato a IVA;
- catastale, nella stessa misura dell’imposte ipotecaria;
- di bollo, in misura fissa pari a 230 euro.
Ancora, se la parte acquirente lo richiede espressamente, il notaio dovrà accantonare in un conto vincolato le somme che il compratore è tenuto a pagare al venditore, liberandole e consegnandole a quest’ultimo solamente dopo l’effettiva e avvenuta trascrizione del rogito nei registri immobiliari.
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