Il certificato di agibilità è un attestato che documenta la sussistenza dei necessari standard di sicurezza tecnica e igienico-sanitaria di un immobile, garantendo le parti che in fase di costruzione e di successivo eventuale intervento siano state osservate tutte le prescrizioni di legge.
In altre parole, l’agibilità rappresenta la caratteristica principale dell’immobile e, per questo motivo, la sua mancanza rende un bene non godibile. Ecco perché l’agibilità deve essere sempre richiesta, per qualsiasi immobile, a prescindere dall’uso concreto che si intende fare dell’immobile.
L’assenza di agibilità nel contratto preliminare
Ma che cosa accade se il certificato di agibilità non è presente e sono state comunque avviate delle procedure di compravendita dell’immobile?
In questo ambito è bene sottolineare come l’acquirente sia tutelato in modo completo nel caso in cui la trattativa immobiliare sia ancora nelle prime fasi e, magari, si sia giunti alla firma del contratto preliminare di compravendita.
Di fatti, nel caso di sottoscrizione del contratto preliminare senza che il venditore abbia presentato o ottenuto un certificato di agibilità costituisce a tutti gli effetti una causa della risoluzione del preliminare. Dunque, il compratore può in queste ipotesi ben rifiutarsi di sottoscrivere il contratto definitivo, conseguendo eventualmente il rimborso della caparra e dell’anticipo già versati.
Cosa succede se si vende casa senza agibilità?
E se si è compiuto un passo successivo e, dunque, si è cercato di vendere casa senza certificato di agibilità?
Come sancito più volte dalla giurisprudenza, un immobile privo di certificato di agibilità non è commerciabile. Dunque, vendere un immobile senza la dovuta certificazione potrebbe comportare a sgradite conseguenze per il venditore, considerato che l’acquirente può intervenire a tutela dei propri interessi:
- attraverso la richiesta del risarcimento del danno, dimostrando e quantificando i pregiudizi subiti a causa dell’acquisto di un immobile privo dell’agibilità
- mediante la richiesta dello scioglimento del contratto di compravendita e il conseguente annullamento degli effetti che sono ad esso ricollegati. Al buon esito di tale azione l’immobile tornerà di proprietà del venditore, a cui spetteranno gli oneri di restituire all’acquirente ogni somma che questi abbia versato in relazione alla compravendita.
Entro quanto far valere i propri interessi
Il compratore ha dieci anni di tempo per far valere i propri diritti ricorrendo contro l’acquisto immobiliare avvenuto senza presentazione del certificato di agibilità. Dunque, ha un decennio di tempo per domandare lo scioglimento del contratto o il risarcimento del danno, o fare richiesta di entrambe le iniziative.
Proprio per evitare qualsiasi tipo di pregiudizio in tal senso, è fondamentale affidarsi, fin dalle prime fasi della trattativa, alla consulenza di un agente immobiliare che possa supportare l’acquirente e il venditore verso una compravendita più serena.
Se vuoi saperne di più su cosa siamo in grado di fare per permetterti di concludere rapidamente e alle migliori condizioni il tuo progetto immobiliare, contattaci!
- Caparra confirmatoria: come funziona nella compravendita immobiliare - 18 Novembre 2024
- Vendere casa con mutuo, ecco come fare - 22 Ottobre 2024
- Plusvalenza nella rivendita immobiliare: come funziona - 8 Ottobre 2024